In merito alla gara del campionato di Terza Categoria tra Real Cabassi e Gino Nasi, sospesa ad un minuto dal termine, il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere alla Gino Nasi la sconfitta a tavolino con il punteggio di 3-0. Di seguito il comunicato ufficiale.
“Il G.S., letto il rapporto di gara e il relativo supplemento OSSERVA: Al minuto 44 del secondo tempo di gioco l’arbitro decideva di sospendere momentaneamente la gara a seguito di una colluttazione insorta fra due calciatori in prossimità delle panchine che coinvolgeva anche i componenti delle panchine stesse. L’arbitro, preso atto della momentanea impossibilità di portare a termine la gara, comunicava ai capitani la propria decisione, invitandoli a ripristinare la situazione di normalità al fine di consentire la regolare conclusione della partita. Rientrato nel proprio spogliatoio, dopo alcuni minuti l’arbitro veniva raggiunto dai due capitani i quali,rappresentando allo stesso che gli animi si erano sedati, chiedevano la possibilità di riprendere la partita. L’arbitro, verificata la sussistenza delle condizioni per proseguire la gara, dopo circa 5/6 minuti richiamava le squadre in campo per portare a termine l’incontro. In quel momento, veniva avvicinato dall’allenatore della società Gino Nasi, il quale comunicava che non intendeva presentare in campo la propria squadra, in quanto i giocatori si trovavano già sotto la doccia. La regola 5 del regolamento del giuoco del calcio, alla rubrica “l’autorità dell’arbitro – poteri e doveri” prevede che l’arbitro possa interrompere temporaneamente la gara al verificarsi di ogni infrazione alle regole. Appare evidente, nel caso che ci occupa, che l’arbitro abbia correttamente applicato la norma in esame, assumendo la decisione di sospendere momentaneamente l’incontro, stante la sussistenza di una situazione che non consentiva di riprendere il gioco. Successivamente, valutato il ristabilirsi delle condizioni per proseguire regolarmente l’incontro, altrettanto correttamente richiamava le squadre in campo al fine di portare a termine la gara. Il rifiuto opposto dall’allenatore della società Gino Nasi di ripresentare la squadra in campo, deve ritenersi ingiustificato alla luce della norma regolamentare sopra indicata e dal principio espresso nella citata regola 5 secondo cui ogni gara si disputa sotto il controllo dell’arbitro al quale è conferita l’autorità necessaria per fare osservare le regole del gioco. Per i motivi esposti, è di tutta evidenza che la società Gino Nasi, rifiutandosi di portare a temine l’incontro, abbia integrato la fattispecie prevista dall’art. 53 NOIF che punisce con la perdita della gara la società che fa rinunciare la propria squadra a proseguire la disputa della stessa.
Per i motivi esposti, il G.S. DELIBERA di infliggere alla società ASD Gino Nasi la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0″.