Il Giudice Sportivo, come si legge nel comunicato pubblicato ieri dalla Federazione di Modena, ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino alla Sammartinese nelle gare contro Mutina Sport e Virtus Campogalliano. La formazione neroverde balza così al primo posto in classifica. Di seguito il comunicato ufficiale.
“Gara del 17/ 9/2017 MUTINA SPORT – SAMMARTINESE A.S.D.
Il G.S., preso atto del provvedimento di rinvio disposto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale nella decisione di cui al C.U. n. 15 del 18-10-2017 del C.R.E.R.
OSSERVA La società U.S. Sammartinese ASD nel proprio reclamo depositato in data 20-09-2017, lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver impiegato la società Mutina Sport nella partita in epigrafe il calciatore Severi Enrico (nato il 27-10-1994) con ancora a proprio carico un residuo di sanzione. In particolare la reclamante rappresenta che predetto calciatore non avrebbe scontato la sanzione comminata nel C.U. n. 8 del 08-09-2017 della Delegazione di Modena. Chiede, pertanto, che venga comminata alla società Mutina Sport la sanzione di cui all’art. 17 G.G.S. Dall’istruttoria espletata, è emerso che al calciatore Severi Enrico è stata comminata la squalifica per una giornata in recidiva II ammonizione nel C.U. n. 8 del 08-09-2016 della Delegazione di Modena in relazione alla gara del 01-09-2016 svolta nell’ambito della competizione denominata Coppa Terza CTG Città di Modena. Esaminato il rapporto di gara, si evince che il calciatore Severi Enrico è stato inserito dalla società Mutina Sport nella distinta di gara con il n. 29 ed è stato regolarmente impiegato. Rilevato, nel caso specifico, che il residuo della sanzione comminata nel summenzionato C.U. avrebbe dovuto essere scontata nelle modalità di cui all’art. 19 c. 11.3 C.G.S.; considerato che le circostanze sopra illustrate sussistono e che, per tanto, la partecipazione del calciatore Severi Enrico alla gara che ci occupa deve ritenersi irregolare; letto l’art. 17 c. 5 lett. a)
DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società US Sammartinese ASD e, per l’effetto, di infliggere alla società Mutina Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di infliggere al calciatore Severi Enrico (Mutina sport) una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il Dirigente Accompagnatore della società Mutina Sport sig. Spaggiari Piero sino al 26-10-2017 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un giocatore che non aveva titolo per prendervi parte; di infliggere alla società Mutina Sport l’ammenda pari ad Euro 100,00; di non addebitare la tassa di reclamo”.
“Gara del 24/ 9/2017 SAMMARTINESE A.S.D.-VIRTUS CAMPOGALLIANO CALCIO
il G.S., preso atto del provvedimento di rinvio disposto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale nella decisone di cui al C.U. n. 15 del 18-10- 2017 del C.R.E.R.
OSSERVA La società U.S. Sammartinese ASD nel proprio reclamo depositato in data 30-09-2017, lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver impiegato la società Virtus Campogalliano nella partita in epigrafe il calciatore Napolitano Diego (nato il 12-10-1986) con ancora a proprio carico un residuo di sanzione. In particolare, la reclamante rappresenta che predetto calciatore non avrebbe scontato la sanzione comminata nel C.U. n. 69 del 26-05-2017 del Comitato Regionale Lombardia. Chiede, pertanto, che venga comminata alla società Virtus Campogalliano la sanzione di cui all’art. 17 C.G.S. Dall’istruttoria espletata è emerso che al calciatore Napolitano Diego è stata comminata la squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione (II infr.) nel C.U. n. 69 del 26-05-2017 pag. 3773/69 del Comitato Regionale Lombardia in relazione alla gara del 24-05-2017 valevole per i play off di Seconda Categoria. Esaminato il rapporto di gara, si evince che il calciatore Napolitano Diego è stato inserito dalla società VirtusCampogalliano nella distinta di gara con il n. 8 ed è stato regolarmente impiegato. Verificato che i fatti e le circostanze sopra riferite sussistono e che, pertanto, la partecipazione del calciatore Napolitano Diego alla gara che ci occupa deve ritenersi irregolare; letto l’art. 17 c. 5 C.G.S.
DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società US Sammartinese ASD e, per l’effetto, di infliggere alla società Virtus Campogalliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; di infliggere al calciatore Napolitano Diego (Virtus Campogalliano) una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il Dirigente Accompagnatore della società Virtus Campogalliano sig. Caliumi Ugo sino al 26-10-2017, per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un giocatore che non aveva titolo per prendervi parte; di infliggere alla società Virtus Campogalliano l’ammenda pari ad Euro 100,00; di non addebitare la tassa di reclamo”.