Come si legge sul comunicato di quest’oggi è stato confermato che la gara Cerredolese-Flos Frugi andrà ripetuta. Scelta alquanto discutibile poichè, in questo modo, la Federazione crea un precedente e “spinge” alla violenza le squadre che a pochi minuti dal termine si trovano in svantaggio. Per quanto possa contare, da parte nostra massima solidarietà verso la Flos Frugi.
Di seguito quanto riportato sul comunicato:
“L’A.S.D. FLOS FRUGI, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il Giudice Sportivo “ha fondato la propria decisione in ordine alla ripetizione della gara, sulla sola circostanza che l’arbitro avesse ricevuto una spinta non violenta alle spalle, da parte di una persona non identificata, di talchè provvedendo a sospendere la gara”. In realtà, prima della decisione l’arbitro è stato destinatario di una condotta minacciosa ed intimidatoria dell’allenatore della soc. Cerredolese, che, dopo la comunicazione dell’allontanamento dal campo, si avvicinava all’arbitro, cercando lo scontro e, nel contempo , l’arbitro riceveva una spinta alle spalla da persona non identificata. Inoltre, giunto l’arbitro nello spogliatoio, persone non identificabili colpivano con pugni e calci la porta dello spogliatoio. L’arbitro era così costretto ad allertare i Carabinieri, affinchè raggiungessero l’impianto e consentissero allo stesso di uscire in sicurezza dal proprio spogliatoio. “Tali circostanze ragionevolmente non potevano consentire all’arbitro di proseguire la gara, vedendo seriamente ed attualmente minacciata la propria incolumità fisica”. Aggiunge anche che l’allenatore della scrivente si è adoperato attivamente nell’assistere e proteggere l’arbitro. Chiede l’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della soc. Cerredolese”.
“La Corte,
– visti gli atti ufficiali;
– atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario;
– valutano che l’arbitro, nel frangente, non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64, comma 1, delle N.O.I.F. , senza tentare di portare a termine la gara (mancavano pochi minuti alla sua conclusione) e che non esistessero nell’occasione pericoli tali da mettere in serio pericolo la sua incolumità, così come quella degli altri partecipanti alla gara, anche perché non vi erano state altre manifestazioni turbolente;
d e l i b e r a
-di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo della ripetizione della gara”.