FONTE: www.legaseriea.it
Il Giudice sportivo,
letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara;
rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara;
considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS,
P .Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.