COMUNICATO UFFICIALE FIGC EMILIA ROMAGNA
“QUARANTOLESE – CREVALCORE del 19/11/2017
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 22/11/2017, ha esaminato il reclamo presentato dalla Soc. Quarantolese avverso la regolarità della gara di cui sopra. Nella specie la società reclamante chiede che alla Soc. Crevalcore sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S., poiché quest’ultima avrebbe fatto giocare il calciatore Sig. Terranova Pietro (nato il 20/02/1988) con a carico un residuo sanzione (squalifica per una gara a carico di calciatori non espulsi dal campo contenuta nel C.U. n° 18 del 08/11/2017 del C.R.E.R). Accertato che al Sig. Terranova Pietro (Soc. Crevalcore) nel C.U. n° 18 del 08/11/2017 del C.R.E.R alla Pagina 340, è stata effettivamente comminata una squalifica per una giornata come calciatore non espulso dal campo; Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Terranova Pietro è stato inserito dalla Soc. Crevalcore in distinta con il n°10 e che, quindi, ha partecipato alla gara in questione; Considerato che sulla base di quanto disposto dall’art 22 comma 2 C.G.S.: “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato Ufficiale.., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2 C.G.S”.; Considerato che in virtù dell’art. 45 comma 2 C.G.S, il meccanismo dell’automatismo non può trovare applicazione, poiché in tale norma si fa riferimento ai soli calciatori espulsi dal campo nel corso di una gara ufficiale; Rilevato che, in conseguenza della mancata applicazione del meccanismo dell’automatismo, il Sig. Terranova Pietro (Soc. Crevalcore) avrebbe dovuto scontare la squalifica contenuta nel C.U. n° 18 del 08/11/2017 del C.R.E.R a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione; Accertato che nella precedente gara Crevalcore – Guastalla del 12/11/2017 il suddetto calciatore è stato inserito dalla Soc. Crevalcore in distinta con il n°10 e che, quindi, ha partecipato alla gara in questione (vedi anche precedente delibera relativa alla partita in questione pubblicata sul C.U. n° 21 del 29/11/2017 del C.R.E.R); Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Terranova Pietro (Soc. Crevalcore), poiché ha partecipato alla gara in oggetto pur avendo ancora a proprio un residuo sanzione; Rilevato che in base all’ art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo Visto l’art. 17 comma 5 C.G.S P.Q.M. Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera:
• Di accogliere il reclamo e, quindi, infligge alla Soc. Crevalcore la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: QUARANTOLESE – CREVALCORE 3 – 0″.