Il Giudice Sportivo, in seguito alla sospensione della gara del campionato di Terza Categoria tra Magreta e Bortolotti, ha deciso di infliggere ad entrambe le società la perdita della gara per 3-0 e 0-3 a tavolino. Di seguito il comunicato ufficiale.
MAGRETA A.S.D. – C.R.P.PIETRO BORTOLOTTI
“Il Giudice Sportivo, letto il rapporto di gara ed il relativo supplemento OSSERVA L’arbitro al minuto 42 del secondo tempo di gioco sospendeva definitivamente la gara ritenendo non sussistere le condizioni per portare regolarmente a termine la partita. In particolare, il direttore di gara rappresentava come, a seguito di una aggressione posta in essere dall’allenatore della società CRP Pietro Bortolotti nei confronti del tecnico della società Magreta ASD consistita in percosse, insulti e minacce, si generava una colluttazione tra i giocatori di entrambe le squadre. Richiamati dall’arbitro il capitano ed il proprio vice della società CRP Pietro Bortolotti al fine di ottenere la loro collaborazione per sedare il comportamento violento del proprio allenatore ed accompagnarlo al di fuori del terreno di gioco, questi ultimi rifiutavano. In conseguenza di ciò, l’arbitro richiedeva l’intervento dei dirigenti della società ospitante i quali, con l’aiuto dei dirigenti ospiti, riuscivano ad accompagnare gli allenatori al di fuori del terreno di gioco in quanto ritenuti entrambi allontanati. Giunti nei pressi degli spogliatoi, i due riprendevano ad insultarsi reciprocamente ed il Contri colpiva nuovamente il Guidi con un calcio all’altezza della gamba.
Nel contempo, da un cancello di accesso al terreno di gioco rimasto ingiustificatamente aperto, un gruppo di sostenitori della società CRP Pietro Bortolotti faceva ingresso sul campo di gioco tentando di entrare in contatto con i giocatori e dirigenti della società ospitante. In conseguenza di ciò, anche un gruppo di sostenitori della società Magreta ASD faceva ingresso sul terreno di gioco scatenando un tafferuglio tra tutti i soggetti all’interno del campo di gioco. A questo punto l’arbitro, prendendo atto dell’impossibilità di terminare regolarmente al gara in ragione dell’indebita presenza sul terreno di gioco di numerosi sostenitori di entrambe le compagini, ne dichiarava la sospensione definitiva.
Occorre precisare che l’art. 64 NOIF, al comma II, stabilisce che “l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere…” Nella fattispecie, la decisione del direttore di gara deve ritenersi pienamente legittima in quanto assunta in ossequio al principio sopra esposto, considerando l’indebita invasione di campo da parte dei sostenitori delle due compagini, circostanza idonea a porre in pericolo l’incolumità propria, e dei calciatori presenti all’interno del terreno di gioco. Appurato ciò, è necessario indagare a quale delle due società sia da ascrivere la responsabilità per i fatti dedotti, al fine di emanare una corretta decisione in merito all’esito dell’incontro, come previsto dall’art. 17 C.G.S.
Appare evidente dalla lettura del rapporto e del relativo supplemento che l’arbitro ha sospeso definitivamente la partita in seguito all’invasione di campo posta in essere dai sostenitori di entrambe le società. Indipendentemente dalle responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nell’antefatto, nonchè dei sostenitori che per primi hanno fatto ingresso nel terreno di gioco, appare di tutta evidenza che essendo stati coinvolti i sostenitori di entrambe le società, la responsabilità di aver impedito il regolare svolgimento della partita, sia da attribuire ad entrambe queste ultime indistintamente. Per tali motivi, letti gli artt. 64 c. II NOIF e 17 commi I e II C.G.S.,
il Giudice Sportivo DELIBERA di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e 3-0.




































































































