E’ stato accolto il ricorso della Cabassi e dunque assegnata la vittoria per 0-3 a tavolino nella gara contro la Libertas Ghepard (terminata 0-0 sul campo), che ha schierato in campo un giocatore di 15 anni senza autorizzazione. Con questi due punti in più, la formazione carpigiana sale al secondo posto insieme allo Junior Finale, a due lunghezze dalla capolista Carpine. Di seguito il comunicato ufficiale.
LIBERTAS GHEPARD-CABASSI UNION CARPI
In particolare, la società ricorrente lamenta che la società Libertas Ghepard avrebbe impiegato il calciatore Fabbri Vincenzo (nato il 07/03/2004), inserito in distinta di gara con il n. 2, con posizione irregolare.
Dalla lettura degli atti ufficiali, emerge che il calciatore Fabbri Vincenzo, regolarmente titolare di tesseramento di settore giovanile, è stato inserito in distinta di gara con il n. 2 ed impiegato nel corso della partita.
Occorre valutare la regolarità di detta posizione alla stregua della giovane età del tesserato e della competizione nella quale il calciatore è stato impiegato. L’art. 34 NOIF rubricato “limiti di partecipazione dei calciatori alle gare”, al comma 3 secondo periodo dispone che “I calciatori “giovani”,che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14º anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purchè autorizzati dal Comitato Regionale- L.N.D. territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile…(omissis)”. Prosegue la norma
stabilendo che “La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17, comma 5, del C.G.S.”.
Dall’attività istruttoria esperita da questo Giudice Sportivo, è emerso che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione ex art. 34 NOIF da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna-L.N.D. in favore di predetto calciatore al fine di consentirgli di partecipare alle gare dell’attività agonistica.
La società Libertas Ghepard,con memoria ex art. 29 c. 8 bis in data 13/03/2019, contesta quanto dalla reclamante affermato sostenendo che l’inserimento nella distinta di gara del calciatore Fabbri Vincenzo costituirebbe un errore materiale nella compilazione dell’elenco da parte di un proprio dirigente e che il giocatore effettivamente inserito con il n. 2 ed impiegato nella partita sarebbe Fabbri Alessandro (nato nel 1995).
Esperita attività istruttoria integrativa alla luce del contenuto della memoria difensiva della reclamata, il direttore di gara, con supplemento di rapporto costituente fonte di prova privilegiata ai fini della decisione di questo Giudice Sportivo, ha chiarito che il calciatore Fabbri Vincenzo (n. 07/03/2004) è il tesserato che è stato regolarmente riconosciuto nel corso delle operazioni preliminari alla gara confrontando i dati trascritti nell’elenco a quelli del cartellino utilizzato per l’identificazione.
Ne consegue che il calciatore Fabbri Vincenzo (n. 07/03/2004) è colui che effettivamente ha partecipato alla gara pur non avendo titolo per prendervi parte.
L’applicazione al caso di specie dell’art. 17 c. 5 C.G.S. discende dalla normativa sportiva. Per le motivazioni esposte, il Giudice Sportivo, letti gli artt. 34 NOIF e 17 c. 5 C.G.S.