Il Giudice Sportivo ha punito la Monari (in foto) in quanto nella prima giornata di campionato, contro la Cortilese, ha effettuato sei sostituzioni anzichè cinque, come prevede il regolamento. E’ stata quindi assegnata la vittoria a tavolino alla Cortilese (gara che era finita 1-1) che sale così in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre la Monari scende a quota 3 punti. Di seguito il comunicato ufficiale.
S.S.CORTILESE -DON E. MONARI
“Il Giudice Sportivo, letto il reclamo depositato dalla società S.S. Cortilese in merito alla regolarità della partita in oggetto OSSERVA dalla lettura degli atti depositati presso la segreteria di questo Giudice Sportivo emerge come la società reclamante abbia disatteso di osservare le norme procedurali per l’introduzione del procedimento dinanzi all’adito organo di giustizia sportiva. L’art. 67 del nuovo CGS, infatti, impone alla parte interessata di introdurre il reclamo mediante formale preannuncio da depositare presso la segreteria del Giudice Sportivo competente nel termine delle ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara, trasmettendo al contempo il medesimo preannuncio alla società controparte. Sotto questo primo aspetto, non v’è traccia agli atti della prova dell’invio del preannuncio di reclamo alla società U.S. Monari. Inoltre, il reclamo, depositato nei termini di cui all’art. 67 c. 2 CG (sebbene inviato ad altro organo di giustizia sportiva), è stato inviato alla società controparte a mezzo di posta raccomandata presso un indirizzo non riconducibile alla società U.S. Monari come risulta dalle anagrafiche delle società pubblicate negli elenchi ufficiali in dotazione alle affiliate. A nulla rileva sul puntol’effettivo recapito della missiva raccomandata presso l’indirizzo errato. Per i motivi esposti, la violazione delle norme procedurali in punto di introduzione dei procedimenti innanzi al Giudice Sportivo, deve necessariamente indurre l’organo giudicantea dichiarare inammissibile il reclamo irritualmente introdotto. Tuttavia, è facoltà del Giudice Sportivo instaurare un procedimento d’ufficio riguardo a fatti commessi nel corso delle competizioni organizzate dalle Leghe, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.Sul punto occorre evidenziare come dall’esame del rapporto di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, emerga come la società U.S. Monari durante la gara abbia sostituito n. 6 calciatori in palese violazione delle norme vigenti in materia di sostituzione dei calciatori come previsto dal C.U. n. 1 LND per la stagione sportiva in corso. Tale circostanza è stata opportunamente indicata dall’arbitro nel rapporto di gara. Appare evidente che il sesto giocatore impiegato dalla panchina al minuto 46 de secondo tempo di gioco non poteva partecipare alla partita, influendo il proprio impiego sul regolare svolgimento della gara. Per tutti i motivi esposti, il Giudice Sportivo, letti gli artt. 10 c. 1,66 c. 1 lett. a) e 67 c. 1 e 2 CGS. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società S.S. Cortilese, addebitando la tassa di reclamo non versata; di infliggere alla società U.S. Monari la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0″.




































































































