Il Giudice Sportivo ha infilitto la sconfitta tavolino agli Eagles Prignano (che sul campo avevano vinto 1-0) per aver schierato un giocatore squalificato, nella prima giornata di campionato, contro la Consolata. Di seguito il comunicato ufficiale.
Gara del 11/10/2020 CONSOLATA 67 -EAGLES PRIGNANO 1995 ASD
“Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 15del 15-10-2020, ha esaminato il reclamo, ritualmente inoltrato, con il quale la società Consolata 67 chiede di applicare nei confronti della società Eagles Prignano 1995 ASD la sanzione sportiva prevista dall’art. 10 CGS per avere quest’ultima fatto partecipare alla gara in epigrafe un giocatore con a carico un residuo di sanzione ancora da scontare. Inoltrata da questo ufficio la comunicazione ex art. 67 c. 6 CGS, la società Eagles Prignano 1995 ASD ha fatto pervenire breve memoria con la quale ha ammesso l’addebito contestato, precisando tuttavia la totale mancanza di volontarietà ad influire sul regolare svolgimento della gara. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Dall’esame degli atti ufficiali emerge infatti che il calciatore Meglioli Luca (n. 23-06-1992), impiegato nella contestata gara con il n.6, era stato sanzionato con la squalifica per una gara in recidiva di ammonizioni nel C.U. n. 32 del 27-02-2020. Detta squalifica, pertanto, doveva essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della stagione sportiva in corso, essendo stata definitivamente interrotta l’attività ufficiale della precedente stagione sportiva dal 25-02-2020. Per i motivi esposti, il Giudice Sportivo letto l’art. 10 decidendo DELIBERA di infliggere alla società Eagles Prignano 1995 ASD la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0; di infliggere al dirigente accompagnatore della società Eagles Prignano 1995 ASD sig. Schiavone Tommaso l’inibizione fino al 29-10-2020 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un giocatore che non aveva titolo per prendervi parte”.