COMUNICATO UFFICIALE FIGC MODENA
“Gara del 24/11/2021 SANMARTINESE – SAN PAOLO
Il Sost. G.S., letti gli atti ufficiali della gara in epigrafe
OSSERVA
La partita non si è disputata in quanto, all’orario ufficiale di inizio, il capitano della società San Paolo comunicava all’arbitro che la propria squadra non era intenzionata a scendere in campo poiché, nel tragitto per raggiungere l’impianto sportivo, tre giocatori erano rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Veniva consegnata all’arbitro una comunicazione scritta a firma dello stesso capitano e del dirigente accompagnatore con la quale la Società San Paolo, ricostruendo l’accaduto, rappresentava che i calciatori non erano nelle condizioni psico fisiche per partecipare alla gara in quanto sensibilmente sconvolti dall’incidente stradale appena occorso. L’arbitro, dopo aver atteso un tempo di gioco, dichiarava la mancata disputa della partita, liberando le squadre. Con comunicazione inviata in pari data presso la Delegazione di Modena, il Presidente della società San Paolo ricostruiva l’accaduto, specificando che a pochi chilometri dal campo di gioco un’autovettura con a bordo tre giocatori rimaneva coinvolta in un grave incidente stradale nel quale il veicolo veniva “semidistrutto” a seguito dell’uscita dalla carreggiata. A distanza di pochi minuti, giungevano sul posto le auto con a bordo altri tesserati, i quali allertavano immediatamente il servizio 118 per prestare assistenza ai compagni coinvolti nel sinistro. Giunta sul posto l’autoambulanza, il personale sanitario prestava i primi soccorsi ai tesserati coinvolti, escludendo fortunatamente diagnosi nefaste per gli occupanti il veicolo. Il gruppo squadra raggiungeva successivamente l’impianto sportivo, ma i calciatori, visibilmente sconvolti ed impressionati per quanto accaduto comunicavano di non essere in grado di affrontare l’incontro. La società ASD San Paolo allegava alla predetta missiva certificazioni mediche, nonché documentazione fotografica del luogo dell’incidente. Per i fatti esposti, occorre valutare se nella fattispecie in esame possa configurarsi l’esimente della forza maggiore impeditiva della disputa della gara di cui all’art. 55 NOIF. Nella definizione dottrinale civilistico sportiva, la forza maggiore è individuata come fatto esterno e imprevedibile che determina l’impossibilità di realizzare la prestazione. Ritiene questo giudicante che l’istituto possa essere applicato a fatti, debitamente comprovati, che coinvolgano non direttamente tutti i soggetti obbligati ad eseguire la prestazione e che , in ragione di questi, impedisca ai medesimi di adempiere agli obblighi sportivi in quanto effettivamente e seriamente colpiti da eventi accaduti in prossimità della gara. La ricostruzione dei fatti operata dalla società ASD San Paolo, comprovata da idonea allegazione documentale, consente a questo giudicante di giustificare il comportamento dei calciatori della società ASD San Paolo di non disputare la gara programmata.
Per i motivi esposti, letti gli artt. 53 e 55 NOIF 602 602
DELIBERA
la ripetizione della partita, mandando gli atti alla segreteria della Delegazione per la riprogrammazione della gara”.