Gara Alberonese-Junior Finale.
Il giudice sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Alberonese, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver lo Junior Finale utilizzato i calciatori Avanzi Diego e Gallerani Alessandro con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che i calciatori sovra menzionati non avrebbero integralmente scontato le sanzioni agli stessi comminate nel C.U. n° 73 del 19.04.23 della delegazione di Bologna (squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, X infr. per Avanzi Diego e squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, V infr. per Gallerani Alessandro).
In virtù di quanto precede, l’Alberonese chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S. Osserva questo g.s.
Accertato che a Avanzi Diego e Gallerani Alessandro nel C.U. n° 73 del 19.04.23 sono state effettivamente comminate le squalifiche per una giornata per recidiva in X ammonizione e per recidiva in V ammonizione; accertato che Avanzi Diego Gallerani Alessandro non hanno scontato la sanzione nella stagione 2022-23.
Rilevato dal referto arbitrale che Avanzi Diego e Gallerani Alessandro sono stati inseriti in distinta dallo Junior Finale rispettivamente con il n° 17 e con il n°16 e che hanno preso effettivamente parte alla gara; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte dei calciatori Avanzi Diego e Gallerani Alessandro.
Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
Delibreta di:
Accogliere il reclamo proposto dall’ Alberonese e di infliggere, pertanto, allo Junior Finale la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Alberonese-Junior Finale 3-0 (sul campo era finita 2-3 ndr).
Infliggere ai calciatori Avanzi Diego e Gallerani Alessandro (Junior Finale) una ulteriore giornata di squalifica.
Di inibire Guerzoni Riccardo (dir. Junior Finale) fino al 18.10.23 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo.
Di infliggere allo Junior Finale l’ammenda di euro €. 150,00; • di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. C.S. Alberonese.





































































































