COMUNICATO UFFICIALE FIGC
Reclamo proposto dalla Fonda Pavullese avverso squalifica del calciatore Nicola Tonarini fino al 29 agosto 2028, squalifica del calciatore Imad Basmakh per 2 giornate di gara, inibizione del dirigente Rachid Darkani fino al 14 marzo 2024 nonché avverso la sanzione della perdita della gara e dell’ammenda di 500 euro inflitta alla società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicate nel C.U. nr. 44 del 29/02/2024 Gara: Fonda Pavullese / Rubiera Calcio del 25.02.2024.
La Fonda Pavullese, dopo ad avere richiesto e ottenuto la copia degli atti ufficiali di gara, ha impugnato tutti i provvedimenti disciplinari sopra riportati due dei quali, segnatamente la squalifica del calciatore Imad Basmakh per 2 giornate di gara e l’ inibizione del dirigente Rachid Darkani fino al 14 marzo 2024, non possono essere esaminati da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale perché si riferiscono a provvedimenti disciplinari non impugnabili ai sensi dell’articolo 137 del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto precede il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Basmakh e all’inibizione del dirigente Darkani il va dichiarato inammissibile e i relativi provvedimenti disciplinari restano confermati. Per quanto riguarda la squalifica del calciatore Nicola Tonarini la società La Fonda Pavullese Calcio propone, a sostegno del proprio reclamo, una ricostruzione dei fatti completamente divergente da quella che risulta dagli atti ufficiali di gara, affermando che il suddetto calciatore avrebbe sì rincorso l’arbitro per protestare contro una sua decisione tecnica tenendo le braccia larghe, ma senza profferire nulla di ingiurioso e minaccioso, che in nessun momento lo stesso Tonarini avrebbe “afferrato” l’arbitro e che, soprattutto, non lo avrebbe colpito con un pugno alla mandibola sinistra, che non avrebbe rincorso e nuovamente minacciato lo stesso ufficiale di gara mentre questi cercava di rientrare nel proprio spogliatoio, che a fine gara non avrebbe reiterato gli insulti e le minacce nei confronti dell’arbitro il quale, sempre contrariamente a quanto riportato nel referto ufficiale, avrebbe lasciato l’impianto sportivo in tutta tranquillità. Aggiunge la reclamante di ritenere 3055 3055 che la sospensione della gara decretata dall’arbitro nonché il fatto di avere questi deciso di rivolgersi a un presidio ospedaliero di pronto occorso in seguito al pugno che sostiene aver subito, sarebbero state iniziative ispirate da non meglio precisati soggetti e preordinate al fine di “avvallare tutto l’impianto accusatorio precostituito” ai danni del calciatore Nicola Tonarini e della società La Fonda Pavullese Calcio. Per avvalorare la versione dei fatti come sopra riassunta la reclamante produce una serie di dichiarazioni testimoniali scritte e firmate da persone che affermano di aver assistito alla gara in questione. Per i motivi sopra riassunti e sulla scorta delle prodotte dichiarazioni testimoniali la società precisa le proprie conclusioni con la richiesta della riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato Nicola Tonarini e dell’annullamento sia della sanzione sportiva della perdita della gara con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo al momento della sospensione, sia dell’ammenda di Euro 500,00 inflitta alla società per i fatti posti in essere dai propri tesserati. La società La Fonda Pavullese Calcio che nel proposto reclamo ha chiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione rappresentata da un proprio Dirigente su delega del Presidente, il quale dopo essersi richiamato alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni ivi precisate, ribadisce che quanto riportato dall’arbitro sul referto di gara non corrisponde alla verità dei fatti e che il calciatore Tonarini non ha commesso nessun atto di violenza ai danni dell’ufficiale di gara come testimoniato in maniera univoca e concordante da tutte le persone che assistevano all’incontro. La società cointeressata al presente reclamo, Rubiera Calcio, pur essendo stata resa edotta del presente procedimento d’impugnazione non è presente all’odierna riunione e non ha depositato memorie difensive. Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla società reclamante in sede di dibattimento, presi in rassegna gli atti ufficiali della gara, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro che ha diretto l’incontro in parola, il quale ha confermato integralmente il proprio rapporto e il relativo supplemento ribadendo in particolare e non senza fermezza e decisione, che l’estremo difensore de La Fonda Pavullese, Nicola Tonarini, lo ha rincorso pronunciando frasi ingiuriose e minacciose e, una volta raggiuntolo, ha dapprima tentato di strappargli il fischietto e poi lo ha colpito con un pugno sulla mandibola provocandogli dolore e sconcerto tanto da privarlo della serenità necessaria per portare a termine la direzione della gara. In ragione delle conferme fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti la Corte non può che ritenere corretta l’interpretazione data agli atti ufficiali dal Giudice sportivo di Modena e pienamente conformi alle vigenti disposizioni regolamentari le disposte sanzioni disciplinari che pertanto non possono essere riformate, ma vanno confermate nella loro integralità.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Crer rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile per quanto riguarda la squalifica del calciatore Imad Basmakh e l’inibizione del dirigente Rachid Darkani e dichiarandolo infondato per ciò che concerne sia la squalifica del calciatore Nicola Tonarini che le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di 500 euro a carico della società. Pone a carico della società La Fonda Pavullese Calcio il pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.