In merito a Medolla-Cavezzo 1-0, gara della Coppa di Prima Categoria, il Giudice Sportivo ha ammonito con diffida il Cavezzo. Questa la motivazione: “Ai sensi dell’art.28 comma 4 C.G.S. si commina alla società Cavezzo la sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. d) C.G.S., poiché propri sostenitori posizionati nel proprio settore nel corso della gara rivolgevano espressioni aventi contenuto discriminatorio per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore (Hassohoun Vanga, autore del gol decisivo ndr). In applicazione dell’art.28 comma 7 C.G.S. questo Giudice Sportivo, tuttavia, sospende l’esecuzione di tale sanzione e sottopone nel contempo la società Cavezzo ad un periodo di prova della durata di un anno”.




































































































