“Gara del 15/ 9/2024 Zocca – Sporting Pianorese (gara finita 2-2 ndr). Il giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al c.u. nº 16 del 19/9/2024 della delegazione provinciale di Bologna, ha esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Zocca, con il quale lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver lo Sporting Pianorese 1955 impiegato i calciatori Serenari Federico nr. 4 in distinta, Tomba Luca nr. 16 in distinta, De Giorgio Emanuele nr. 13 in distinta con ancora a loro carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che i calciatori sopra menzionati non avrebbero integralmente scontato la sanzione agli stessi comminata nel C.U. nº 75 del 21/05/2024 della delegazione provinciale di Bologna. In virtù di quanto precede la società Zocca chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S., ovvero la punizione sportiva della perdita della gara. Accertato che ai calciatori Serenari Francesco ( Sporting Pianorese 1955), De Giorgio Emanuele (Sporting Pianorese 1955), Tomba Luca (Sporting Pianorese 1955) nel C.U. nº 75 del 21/5/2024 della delegazione provinciale di Bologna alla pagina 1935, sono state effettivamente comminate le seguenti squalifiche in relazione alle gare del campionato playoff Juniores, mentre militavano sempre nelle fila della Sporting Pianorese 1955: Tomba Luigi due gare; Serenari Francesco una gara; De Giorgio Emanuele una gara rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che i calciatori Serenari Francesco (Sporting Pianorese 1955) è stato inserito nella distinta presentata dallo Sporting Pianorese 1955 con il n 4; e che ha, quindi, preso parte alla gara in questione.
Rilevato che il De Giorgio Emanuele è stato inserito nella distinta presentata dallo Sporting Pianorese 1955 con il nº 13 e che ha, quindi, preso parte alla gara in questione dal 43º del secondo tempo subentrando al nr. 9 Ocasti Gianluca (Sporting Pianorese 1955). Rilevato che Tomba Luca è stato inserito nella distinta presentata dallo Sporting Pianorese 1955 498 con il nº 16 e che ha, quindi, preso parte alla gara in questione dal 30º del secondo tempo subentrando al nr. 7 Vasta Niccolò (Sporting Pianorese 1955).
Questo giudice sportivo, osserva: fermo quanto disposto in via ordinaria in materia di esecuzione delle sanzioni, ovvero dal combinato disposto degli art.21 le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive Considerato che in base al comma 6 dell’art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati dev’essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.
Tutto ciò premesso, questo giudice sportivo delibera – di accogliere il reclamo proposto dallo Zocca e di infliggere, pertanto, allo Sporting Pianorese 1955 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Zocca – Sporting Pianorese 3 – 0, di infliggere ai calciatori Serenari Francesco, Tomba Luca, De Giorgio Emanuele dello Sporting Pianorese 1955 una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il dirigente accompagnatore dello Sporting Pianorese 1955 Vitali Tiziano fino al 3/10/2024 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara dei calciatori che non avevano titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’art. 4); – di infliggere allo Sporting Pianorese l’ammenda di euro 100; di non addebitare la tassa reclamo a carico dello Zocca”.


































































































