Gara del 22/ 9/2024 Modenese-Saliceta 0-2.
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali osserva:
La società Modenese Calcio ha preannunciato reclamo a mezzo pec in data 23.9.2024. L’atto non risulta conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza federale e del Collegio di Garanzia del Coni. Infatti l’atto di preannuncio deve essere sottoscritto da soggetto a ciò legittimato in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza del Coni, ove si è stabilito che, in virtù del rinvio alle norme generali del processo civile, deve trovare applicazione l’art. 125 cpc che impone la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità (cfr. per tutte Collegio Garanzia CONI, sez. 1 decisione n°32 del 11/05/2022). Dovranno trovare altresì applicazione i principi stabiliti dal D.L.vo 82/2005 (codice delle amministrazioni digitali) e della legge 53/94 sulla notificazione con modalità telematica degli atti processuali. In tal guisa gli atti del processo sportivo, per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali telematici. Nel caso specifico l’atto di preannuncio non risulta essere stato sottoscritto da soggetto legittimato, né in modalità analogica, né in modalità digitale. Conseguentemente il reclamo dovrà essere dichiarato inammissibile per le motivazioni esposte e il merito dovrà ritenersi assorbito nella questione pregiudiziale.
Questo Giudice, tuttavia, rileva come, anche nel merito, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, il reclamo non meritasse accoglimento P.Q.M. Il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Modenese Calcio, confermando il risultato conseguito sul campo. Addebita alla società Modenese Calcio la tassa di reclamo non versata.




































































































