Doverosa premessa: noi, se fossimo stati al posto del San Felice, non avremmo fatto ricorso. Perché il punto conquistato col Campagnola, che ha una squadra nettamente più forte dei giallorossi, era oro colato. Ma tant’è, la società giallorossa, il ricorso l’ha fatto e ora la partita, per un errore tecnico dell’arbitro, si rigiocherà. Diciamo che il San Felice ha fatto il reclamo soprattutto per evitare la squalifica a Martino, espulso ingiustamente per un doppio giallo che non aveva mai ricevuto. Morale della favola: la squalifica a Martino è stata tolta, ma il giocatore è dovuto rimanere fuori domenica scorsa contro il Casalgrande perché, e lo sapevano tutti, la sentenza è arrivata solo questa settimana e non la scorsa.
Questo il comunicato integrale del giudice: “Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°36 del 02/10/2024, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. San Felice, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, al dodicesimo minuto del secondo tempo, il Direttore di gara avrebbe ammonito il giocatore n° 5 della Soc. San Felice (Sig. Martino Fabio) e, poco dopo, espulso anche lo stesso per doppia ammonizione, nonostante non fosse in precedenza stato ammonito. In conseguenza di quanto precede la Soc. San Felice chiede che sia annullata l’espulsione erroneamente comminata al calciatore sopra indicato. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di essere incorso in un errore tecnico espellendo per doppia ammonizione il giocatore n° 5 della Soc. San Felice (Sig. Martino Fabio), poiché al 12’ secondo tempo non aveva ricevuto la seconda ammonizione, ma solo la prima. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M. Visto anche l’ art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera la ripetizione della gara, a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza; di NON addebitare il previsto contributo alla Soc. San Felice;
annullamento della squalifica per una giornata comminata al Sig. Martino Fabio (soc. San Felice) e si pone a carico del medesimo il provvedimento dell’ammonizione, di comminare il provvedimento dell’ammonizione a carico del Sig. Bagni Marco (Soc. San Felice)”.




































































































