Il giudice sportivo della Serie D, arrampicandosi un po’ sugli specchi per la verità, ha respinto il reclamo, o meglio, la richiesta di sospensiva, della Cittadella che chiedeva l’annullamento dell’espulsione di Boccaccini per un errore tecnico dell’arbitro. Pertanto, dopo questa sentenza, a meno di clamorosi travolgimenti negli atri gradi di giudizio (la Cittadella, con l’avvocato Grassani, non si fermerà qui), è confermata, per ora, la sconfitta della Cittadella per 1-4 contro il Piacenza e c’è pure la beffa coi due turni di squalifica a Boccaccini. .Lasocietàdel patronPaoloGalassini, assistita dall’avvocato Mattia Grassani, dopo il preannuncio ha inoltrato martedì il reclamo e attende ora l’esito del primo grado vero e proprio che sarà reso noto martedì prossimo: al 99 % sarà una bocciatura della richiesta di errore tecnico, decisione di fatto anticipata dalla bocciatura della sospensiva.Ma la Cittadella in ogni caso è pronta ad adire agli altri due gradi di giudizio fino al Coni ma la strada da percorre, dopo la sentenza di ieri, sembra impossibile.
Ecco la sentenza del giudice sportivo. “Piacenza Calcio 1919 – Cittadella Vis Modena. Il giudice sportivo, – alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di giustizia sportiva fatta pervenire dal Cittadella rispetto alla gara in epigrafe e con la quale si chiede di revocare il provvedimento disciplinare di espulsione comminato al proprio calciatore n. 30, Matteo Boccaccini, poiché l’arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto – In particolare, nella segnalazione si afferma che il direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine, del primo tempo di gioco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra e si invita, pertanto, codesto giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione. – rilevato che, nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del Cittadella, Matteo Boccaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation “spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio”, come ulteriormente confermato del direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo giudice sportivo un supplemento di rapporto. Considerato che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabile condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4, dispone: di respingere le richieste del Cittadella.; di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del Cittadella”.


































































































