Tanto rumore per nulla, verebbe voglia di dire. Alla fine la tanto chiacchierata Solignano-Maranello non si rigiocherà: il giudice sportivo infatti ha respinto il ricorso del Maranello che chiedeva la ripetizione della gara per un errore tecnico dell’arbitro.
“Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°131 del 12/03/2025, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla soc. Maranello Calcio, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, al trentesimo minuto del secondo tempo, il Direttore di gara avrebbe espulso il giocatore n° 2 della Soc. Maranello Calcio (Sig. Annovi Jacopo) senza avere una visione diretta e completa dell’episodio da cui sarebbe derivata tale espulsione. In conseguenza di quanto precede la Soc. Maranello Calcio chiede che sia annullata l’espulsione erroneamente comminata al calciatore sopra indicato e che la gara sia ripetuta. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere visto il calciatore in questione e, quindi, di avere correttamente espulso il giocatore n° 2 della Soc. Maranello Calcio; Considerato che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo NON emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M. Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di non accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Maranello Calcio e, quindi, di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al termine della stessa, ovvero Solignano-Maranello 3 -1; di addebitare il previsto contributo alla Soc. Maranello Calcio”.


































































































