“Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°138 del 19/03/2025, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. A.C. Virtus Camposanto, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, al 25’ minuto del primo tempo, il Direttore di gara avrebbe semplicemente ammonito il portiere della Soc. Casalgrande dopo che quest’ultimo aveva atterrato il proprio attaccante (giocatore con la maglia n°9) interrompendo così una chiara occasione da rete. In conseguenza di quanto precede la Soc. A.C. Virtus Camposanto ritiene che tale mancata espulsione abbia condizionato significativamente lo svolgimento della gara e, pertanto, chiede la stessa sia ripetuta. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente chiarito le circostanze in base alle quali non ha proceduto all’espulsione del portiere della Soc. Casalgrande. In particolare il Direttore da gara ha chiarito che, a suo giudizio, non è stata impedita una chiara occasione da rete poiché, l’attaccante della Soc. A.C. Virtus Camposanto non aveva il pieno e sicuro possesso del pallone, e si trovava in una posizione defilata sulla destra. Inoltre, il portiere non era nella condizione di essere considerato quale ultimo difendente. Considerato che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; 4685 4685 La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M. Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera:
• di NON accogliere il reclamo proposto dalla Soc. A.C. Virtus Camposanto e, quindi, di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al termine della stessa, ovvero Virtus Camposanto-Casalgrande 1-2.
• di addebitare il previsto contributo alla Soc. A.C. Virtus Camposanto”.
Dilettanti – Promozione – Respinto il ricorso del Camposanto
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