“Gara San Damaso-Polisportiva Cognentese.
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, preso atto che al minuto 33 del secondo tempo di gara, i giocatori della società Cognentese abbandonavano il terreno di gioco a causa di un infortunio occorso a un loro compagno di squadra, rifiutandosi di proseguire la partita successivamente all’intervento dell’ambulanza intervenuta per prestare assistenza all’infortunato; che la condotta posta in essere dai giocatori della società Cognentese è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 53 NOIF, non sussistendo nel caso specifico motivi fondati per rinunciare alla prosecuzione della gara; per questi motivi il Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 53 NOIF.
Delibera: di infliggere alla società Polisportiva Cognentese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; di infliggere alla società Polisportiva Cognentese la penalizzazione di punti 1 in classifica.




































































































