Dopo il caso, clamoroso, di Virtus Castelfranco-Bentivoglio quando l’arbitro aveva espulso il portiere per aver preso la palla con le mani su un retropassaggio di un compagno, ora tocca a Sara Cimelli di Piacenza che ha diretto Modenese-Falkgalileo del 30 novembre finita 2-1. La gara dovrà essere ripetuta per un altro errore tecnico dell’arbitro, non clamoroso come quello di Castelfranco, ma comunque grave. Ecco il comunicato del Crer.
“Gara Modenese-Falkgalileo del 30/11/2025.
Il giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°71 del 03/12/2025 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Falkgalileo, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, il Direttore di gara avrebbe erroneamente ripreso il gioco con un calcio di rinvio dopo avere interrotto il gioco per ammonire il portiere, poiché quest’ultimo aveva trattenuto il pallone fra le proprie mani per un tempo superiore a quello consentito. A detta della società reclamante, infatti, il gioco doveva essere ripreso con un calcio d’angolo e non, quindi, con un calcio di rinvio. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo giudice sportivo, il direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere erroneamente ripreso il gioco con un calcio di rinvio e non con un calcio d’angolo, così come sostenuto dalla società reclamante. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Letti gli scritti difensivi inviati dalla Modenese, osserva questo giudice sportivo. L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo giudice il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
Questo giudice sportivo, conseguentemente delibera la ripetizione della gara, a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza; di non addebitare il previsto contributo alla Falkgalileo”.
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