Gara Modenese-Virtus Libertas.
“Il Giudice Sportivo ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Virtus Libertas, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Modenese calcio utilizzato un giocatore (Barbieri Omar) con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il sovra citato calciatore non avrebbe integralmente scontato la sanzione allo stesso comminata nel C.U. n° 67 del 26/11/2025 del C.R.E.R (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in V infrazione). A detta dell’istante, infatti, tale residuo sanzione deriverebbe dal fatto che la gara in cui la squalifica doveva essere scontata è stata in seguito annullata da una decisione del Giudice Sportivo, ovvero doveva essere scontata in accordo a quanto previsto dal comma 4 dell’art.21 C.G.S.. In virtù di quanto precede, la società Virtus Libertas chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S..
Osserva questo G.S: Accertato che al sovra indicato giocatore, nel C.U. n° 67 del 26/11/2025 del C.R.E.R. è
stata effettivamente comminata una squalifica per una giornata per recidiva in V infrazione; Verificato che la gara in cui doveva essere scontata la giornata di squalifica di una giornata di cui sopra è stata effettivamente annullata da una decisione di questo Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n° 76 del 10/12/2025 del C.R.E.R.; Considerato che avverso la decisione di questo Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n° 76 del 10/12/2025 del C.R.E.R. non è stato presentato reclamo; Considerato che in base al comma 4 dell’art.21 del C.G.S : “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”; Considerato che per effetto di quanto statuito dal comma 4 dell’art.21 del C.G.S., nonché della decisione non in seguito appellata di questo Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n° 76 del 10/12/2025 del C.R.E.R.., la squalifica di una giornata pubblicata sul C.U. n° 67 del 26/11/2025 del C.R.E.R doveva essere, quindi, scontata nella gara Modenese Calcio – Virtus Libertas del 14/12/2025; Rilevato dal referto arbitrale che il Barbieri Omar è stato effettivamente impiegato nella gara in questione dalla Soc. Modenese Calcio (maglia n°11) e che, inoltre, è stato anche sostituito nel corso del secondo tempo; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del sovra citato calciatore della Soc. Modenese Calcio; Letti gli scritti difensivi inviati dalla Soc. Modenese Calcio; Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società Virtus Libertas e di infliggere, pertanto, alla Soc. Modenese Calcio a punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Modenese-Virtus Libertas 0-3, di infliggere al calciatore in questione (Sig. Barbieri Omar) una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il dirigente accompagnatore della Modenese Incerti Matteo fino al 07/01/2026 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara dei calciatori che non avevano titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S.); di infliggere alla Soc. Modenese calcio l’ammenda di €. 150,00; di non addebitare il previsto contributo a carico della Virtus Libertas”.
Gara Modenese-Falkgalileo del 17/12/2025.
Il Giudice Sportivo ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Modenese Calcio, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Falkgalileo utilizzato un giocatore (Aramu Andrea) con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il sovra citato calciatore non avrebbe integralmente una sanzione in precedenza comminata allo stesso in conseguenza dell’annullamento disposto da questo Giudice Sportivo della gara Modenese Calcio – Falk del 30/11/2025. In virtù di quanto precede, la società Modenese Calcio chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S. Osserva questo giudice: Accertato che il sovra indicato giocatore non è stato inserito dalla Falkgalileo nella distinta presentata in occasione della gara: Novellara – Falkgalileo del 14/12/2025, ovvero nella gara immediatamente successiva alla decisione di annullamento della gara Modenese C– Falkgalileo (del 30/11/2025) pubblicata nel C.U. n° 76 del 10/12/2025 del C.R.E.R.; Considerato che avverso la decisione di questo Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n° 76 del 10/12/2025 del C.R.E.R. non è stato presentato reclamo; Letti gli scritti difensivi inviati dalla Soc. Falkgalileo; Rilevato che quanto sostenuto dalla società reclamante, pertanto, non sussiste; Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo delibera di respingere il reclamo proposto dalla società Modenese e, quindi, di omologare la gara con il risultato così come conseguito sul campo Modenese-Falkgalileo 0-2.
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