Roma. “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 506 pf 25-26 adottato nei confronti di Alessandro Semeraro, Lorenzo Bordini e della società Medolla San Felice, avente ad oggetto la seguente condotta.
Alessandro Semeraro, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Medolla San Felice A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Scandiano-Medolla del 30.11.2025 e valevole per il campionato di Promozione, nel corso delle interviste post gara concesse agli organi di stampa e riprese da varie testate giornalistiche online, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.
Lorenzo Bordini, all’epoca dei fatti direttore generale della società Medolla San Felice A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara Scandiano – Medolla, nel corso delle interviste post gara concesse agli organi di stampa e riprese da varie testate giornalistiche online, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.
Medolla San Felice, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai predetti Alessandro Semeraro e Lorenzo Bordini nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserati della società; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale.
Rilevato che il presidente federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: 3 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva per Alessandro Semeraro, 45 giorni di inibizione per Lorenzo Bordini, € 500 per il Medolla San Felice.
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