Gara dell’8/2/2026 Limidi-Carpine.
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, preso atto che la partita è stata sospesa definitivamente al minuto sedici del secondo tempo di gara, a seguito della condotta posta in essere da un dirigente della società ospitata che determinava al direttore di gara (Mautone ndr) un forte stato di timore e prostrazione tale da indurlo a interrompere definitivamente la partita, stante il venir meno della necessaria serenità e lucidità per potere proseguire l’incontro, osserva le gare possono subire interruzioni definitive solo nel caso di condotte violente o intimidazioni gravi da parte di tesserati o spettatori che abbiano posto in serio pericolo la incolumità degli ufficiali di gara o di calciatori o di altri tesserati; altro presupposto è l’impossibilità dell’arbitro di fronteggiare tali situazioni, dopo avere adottato tutti i mezzi in suo potere per portare a termine la gara; la giurisprudenza sportiva consolidata sul punto, ha più volte stabilito che “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso”; dalla lettura degli atti ufficiali emerge inequivocabilmente che l’arbitro non si sia avvalso dei poteri di cui all’art. 64 NOIF, non fronteggiando la situazione venutasi a creare e non tentando in alcun modo di terminare la gara; non emerge, pertanto, l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e il provvedimento di sospensione definitiva non andava adottato; per tali ragioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 10 comma V CGS e 33 comma IV Regolamento LND
PQM il Giudice Sportivo delibera la prosecuzione della gara dal minuto 16 del secondo tempo (1-0 per la Carpine, ndr) con le modalità di cui all’art. 33 Regolamento LND. Si rimettono gli atti alla Segreteria della Delegazione per i provvedimenti di competenza.
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