COMUICATO UFFICIALE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva quanto segue: -al minuto 29 del secondo tempo il direttore di gara, in occasione della assegnazione di un calcio di rigore in favore della società ospitante, veniva avvicinato da un giocatore della società Cerredolese ASD che proferiva nei suoi confronti espressioni ingiuriose;
– successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore colpiva il direttore di gara
con un violento schiaffo al volto, in particolare nella zona occipitale, provocandogli forte dolore e stordimento;
-a seguito di tale episodio, il direttore di gara sospendeva definitivamente la partita non reputando esservi le
condizioni per la prosecuzione, stante lo stato di malessere accusato dallo stesso in seguito all’episodio di
violenza subito; -le lesioni venivano refertate come da certificato di Pronto Soccorso in atti;
-l’art. 64 II comma NOIF dispone che l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal fare proseguire la gara, quando
si verifichino fatti che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o
dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena autonomia di giudizio;
-ritiene questo Giudice Sportivo che la decisione assunta dall’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro
sia corretta, in quanto conforme al dettato normativo vigente: egli infatti, in conseguenza della gravità del fatto e della violenza, provata per tabulas, posta in essere nei suoi confronti non poteva certamente essere in grado di riprendere e portare a termine l’incontro;
-per quanto attiene all’esito della gara, la fattispecie è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 10 comma I CGS che prevede la responsabilità della società per fatti posti in essere dai suoi tesserati e che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara;
PQM
il Giudice Sportivo territoriale, delibera di infliggere alla società Cerredolese ASD la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 3-0; delibera di infliggere alla società Cerredolese ASD pari a euro 500.
Nella relativa sezione i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati per quanto in atti.
SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2030
CAPUOZZO PASQUALE (CERREDOLESE A.S.D.)
Il giocatore, dopo la assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, si avvicinava al direttore di
gara proferendo nei suoi confronti espressioni ingiuriose; successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore, sferrava un violento schiaffo a livello occipitale nei confronti dell’arbitro, generando allo stesso un forte dolore al capo associato a stordimento e fastidio all’apparato uditivo; il direttore di gara, in conseguenza di tale condotta era costretto a sospendere definitivamente la partita, non sussistendo le condizioni per la prosecuzione della stessa; l’arbitro si recava presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino e gli venivano refertate lesioni guaribili in giorni tre, come da documentazione in atti; in ragione delle circostanze dedotte dal direttore di gara nel proprio referto, questo Giudice ritiene la sanzione irrogata proporzionata alla effettiva gravità dei fatti ai sensi dell’art. 35 comma IV CGS. La sanzione inflitta viene considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri (art. 35 comma VII CGS).
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