COMUNICATO UFFICIALE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 3/2026 A.S.D. VISPORT – MAGRETA A.S.D.
“Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva: al minuto 51 del secondo tempo di gioco l’arbitro, dopo avere assegnato nove minuti di recupero, sospendeva definitivamente la gara dopo essere stato colpito con un calcio alla caviglia dal massaggiatore della società Magreta;
il direttore di gara, non ritenendo sussistere le condizioni per la prosecuzione della partita, si determinava nel
sospenderla definitivamente;
ai sensi dell’art. 64 comma II NOIF l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si
verificano fatti o situazioni che a suo giudizio appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei propri
assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di
giudizio; ritiene questo Giudice Sportivo che la condotta violenta posta in essere dal tesserato della società Magreta sia sussumibile alla fattispecie di cui all’art. 64 comma II NOIF; ne consegue, per i fatti descritti, che debba trovare applicazione l’art. 10 comma I CGS che prevede che la società sia responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara; per questi motivi, Il Giudice Sportivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 64 NOIF e 10 CGS
DELIBERA
di infliggere alla società Magreta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0.
INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 1/ 4/2028 LEONELLI ANDREA (MAGRETA A.S.D.)
al minuto 51 del secondo tempo di gioco entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo espressioni
ingiuriose nei confronti del direttore di gara; successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava al direttore di gara minacciando di colpirlo con un pugno e, nonostante l’intervento dei calciatori di entrambe le squadre volto a impedirgli il contatto fisico con l’arbitro, colpiva lo stesso con un calcio alla caviglia. Tale condotta costringeva l’arbitro ad interrompere definitivamente la partita. A gara interrotta lo stesso tentava di colpire un calciatore avversario senza tuttavia riuscire nel proprio intento”.
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