DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEI SIGNORI RICCARDO BURSI, GIAN MARCO BORGHI, ANDREA MONASTERO NONCHE’ DELLA SOCIETÀ EAGLES VIRTUS ANCORA A.S.D.
Con nota del 09.04.2026, n.26408/555 pfi 25-26, il Procuratore Federale Interregionale;
– visto l’art. 125 del C.G.S;
– Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott.ssa Loredana Fardello; deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere:
– Sig. Riccardo Bursi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Eagles Virtus Ancora ASD, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Eagles Virtus Ancora ASD, omesso di provvedere al regolare tesseramento deI sig. Andrea Monastero nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle
fila della squadra schierata dalla Eagles Virtus Ancora ASD alle gare Fonda Pavullese Calcio – Eagles Virtus Ancora ASD del 26.10.2025, Eagles Virtus Ancora
ASD – Unione Sportiva Vignolese del 2.11.2025 ed Eagles Virtus Ancora – Terre Di Castelli ASD del 5.11.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione
attestante l’idoneità alla stessa;
– Sig. Gian Marco Borghi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Eagles Virtus Ancora ASD, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Fonda Pavullese Calcio – Eagles Virtus Ancora ASD del 26.10.2025, Eagles Virtus Ancora ASD – Unione Sportiva Vignolese del 2.11.2025 ed Eagles Virtus Ancora – Terre Di Castelli ASD del 5.11.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Eagles Virtus Ancora ASD nelle quali è indicato il nominativo del calciatore Sig. Andrea Monastero, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
– Sig. Andrea Monastero, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Eagles Virtus Ancora ASD, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Eagles Virtus Ancora ASD, alle gare Fonda Pavullese Calcio – Eagles Virtus Ancora ASD del 26.10.2025, Eagles Virtus Ancora
ASD – Unione Sportiva Vignolese del 2.11.2025 ed Eagles Virtus Ancora – Terre Di Castelli ASD del 5.11.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
– La Società Eagles Virtus Ancora ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Riccardo Bursi, Gian Marco Borghi ed Andrea Monastero così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Effettuate le rituali e dovute notifiche nessuna delle parti deferite è comparsa all’udienza odierna e nemmeno ha depositato memorie difensive. In rappresentanza della Procura Federale partecipa all’odierna udienza l’Avv. Massimo Adamo che svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto
del deferimento riportandosi alle motivazioni del medesimo atto e in conclusione della propria arringa accusatoria chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti deferite per le infrazioni ad esse ascritte e propone l’irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
– per il presidente Riccardo Bursi: 5 mesi d’inibizione
– per il dirigente Gian Marco Borghi: 5 mesi d’inibizione
– per il calciatore Andrea Monastero: 5 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali
– per la società Eagles Virtus Ancora ASD: 400,00 Euro d’ammenda e 3 punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso.
Il Tribunale
– letto l’atto di deferimento ed esaminato l’intero incarto relativo all’attività investigativa svolta dalla Procura Federale;
– preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle sanzioni disciplinari proposte nei confronti delle parti deferite;
– ritenuta ampiamente provata la responsabilità di tutte le attuali parte deferite per le violazioni regolamentari che sono state loro addebitate;
– considerato il disinteresse mostrato dalle parti deferite per il procedimento disciplinare nei loro confronti instaurato;
Per tutti i suddetti motivi delibera di accogliere il proposto atto di deferimento e di infliggere:
Al presidente Riccardo Bursi mesi 5 (cinque) d’inibizione; al dirigente Gian Marco Borghi mesi 5 (cinque) d’inibizione; al calciatore Andrea Monastero 5 (cinque) giornate d’inibizione da scontare in gare ufficiali; alla società Eagles Virtus Ancora ASD Euro 400,00 d’ammenda oltre a 3 (tre) punti di
penalizzazione da scontare nel campionato in corso.
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