Il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere al Roccamalatina la sconfitta per 3-0 a tavolino nella gara disputata domenica scorsa contro la Young Boys. Di seguito quanto riportato sul comunicato odierno.
“Al minuto 46 del secondo tempo di gioco l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara (punteggio di 1-0 per la Young Boys ndr) in quanto, dopo aver notificato il provvedimento di espulsione al calciatore Arena Mirko della società Roccamalatina ASD, lo stesso si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco. L’arbitro richiamava il capitano della medesima compagine al fine di prestargli la dovuta collaborazione nell’allontanamento del proprio compagno. Tuttavia il predetto avvallava la condotta del proprio compagno il quale asseriva che avrebbe abbandonato il campo solo dopo aver ottenuto spiegazioni in merito al provvedimento assunto nei suoi confronti. La situazione degenerava in quanto altri componenti della società Roccamalatina ASD si avvicinavano minacciosamente all’arbitro accerchiandolo con atteggiamento intimidatorio. A questo punto, il direttore di gara giudicando la situazione venutasi a creare come pericolosa per la propria incolumità fisica e persistendo l’atteggiamento del giocatore espulso di non uscire dal campo, sospendeva definitivamente la partita. Ritiene questo Giudice che la decisione assunta sia stata legittima, giustificata e corretta in punto di regolamento. L’art. 64 NOIF dispone, infatti, che l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara quando di verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della propria incolumità. Nel caso che ci occupa, il giudizio dell’arbitro sulla situazione venutasi a creare appare corretta e la conseguente decisione assunta risulta conforme al principio sopra descritto. La responsabilità in merito alla mancata regolare conclusione della partita è, dunque, da ascrivere alla società Roccamalatina ASD alla quale dovrà necessariamente essere inflitta la sanzione di cui all’art. 17c. 1 CGS“.
“Il Giudice Sportivo, definitivamente decidendo delibera di infliggere alla società Roccamalatina ASD la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0”.